Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Viterbo

Raccomandate

di Importo variabile in base al peso e al formato
Scaglioni di peso Prezzo
Raccomandata 1 con prova di consegna
Fino a 20 g (formato standard) €11,35
oltre 20 g fino a 100 g (formato standard) €14,25
oltre 100 g fino a 350 g (formato standard) €16,40
oltre 350 g fino a 2000 g (formato standard) €24,40
Fino a 2000 g (formato non standard) €24,40

Tariffe (Art. 15 Regolamento - Indennità, Spese e Tabelle e compensi esperto)

Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal Decreto Legislativo e relativo regolamento attuativo.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l’organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. 

L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore. 

Art. 15.5. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dal presente regolamento.

Art. 15.5. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

  1. all’importo di € 40,00 (quaranta/00) oltre all’iva di legge per le liti di valore sino a € 1.000,00;
  2. all’importo di € 75,00 (settantacinque/00) oltre all’iva di legge per le liti di valore da € 1.000,01 a € 50.000,00;
  3. all’importo di € 110,00 (centodieci/00) oltre all’iva di legge per le liti di valore da € 50.000,01 a importo indeterminato,

devono essere corrisposte dalle parti successivamente al primo incontro richiamando quanto definito dalla sentenza Tar del Lazio n. 1351/2015.

Art.15.6.Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
€ 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

Gli importi sono al netto dell’IVA.

Indennità

Art. 15.7. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.

Art. 15.8. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione, sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella A) del presente regolamento.
Art. 15.9. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda o quando è demandata dal giudice, l’indennità di mediazione è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione.
Art. 15.10. In caso di raggiungimento dell’accordo al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute sono calcolate, per gli organismi pubblici, in conformità alla tabella di cui all’allegato A, con una maggiorazione del dieci per cento.

15.11. In caso di raggiungimento dell’accordo in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all’allegato A, maggiorate del venticinque per cento, detratti gli importi corrisposti a titolo di spese di mediazione di cui al comma 6 del presente regolamento.

Art. 15.12. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza accordo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all’allegato A, detratti gli importi corrisposti a titolo di spese di mediazione di cui al comma 6 del presente regolamento.

Art. 15.13. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.

Art. 15.14. Le spese di mediazione sono calcolate secondo la tabella di cui all’allegato A, fermo restando quanto previsto dal presente articolo. 
Art. 15.15. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. 
Art. 15.16. In caso di raggiungimento dell’accordo in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all’allegato A, in aggiunta a quanto previsto al comma 11 del presente articolo, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri: 
a)  esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; 
b)  complessità delle questioni oggetto della procedura, anche in ragione dell’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base ed eventualmente in considerazione del numero degli incontri. 
Art. 15.17. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all’allegato A, in base ad uno dei seguenti criteri: 
a)  la durata di ciascun incontro; 
b)  l’esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; 
c)  il prevedibile impegno del mediatore per l’intero procedimento in base a criteri oggettivi e 
predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e al numero delle parti. 
Art. 15.18. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al comma precedente, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento in caso di raggiungimento dell’accordo. 
Art. 15.19. Le spese di mediazione applicate dagli organismi pubblici non derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all’allegato A per gli scaglioni di riferimento. 
 

15.20. Le spese di cui alle indennità e spese per il primo incontro sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione.
15.21. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione, e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti, le ulteriori spese di mediazione, calcolate in conformità con il presente articolo, detratti gli importi previsti a titolo di spese di mediazione.
3. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di raggiungimento dell’accordo o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
4 Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell’organismo li considera come una parte unica.

Tabella A – delle spese di mediazione valore della lite – spesa
(per ciascuna parte)

Le spese di mediazione comprendono sia i costi di amministrazione del procedimento sia l’onorario del mediatore per la conclusione della procedura. Sono soggette a Iva di legge e sono le seguenti:

VALORE DELLA LITE => SPESA PER CIASCUNA PARTE

  • Fino ad Euro 1.000,00 => minimi € 80,00 massimi € 160,00
  • Da Euro 1.001,00 ad Euro 5.000,00  => minimi € 160,00 massimi € 290,00
  • Da Euro 5.001,00 ad Euro 10.000,00 => minimi € 290,00 massimi € 440,00
  • Da Euro 10.001,00 ad Euro 25.000,00 => € minimi € 440,00 massimi € 720,00
  • Da Euro 25.001,00 ad Euro 50.000,00 => € minimi € 720,00 massimi € 1.200,00
  • Da Euro 50.001,00 ad Euro 150.000,00 => minimi € 1.200,00 massimi € 1.500,00
  • Da Euro 150.001,00 ad Euro  250.000,00 => minimi € 1.500,00 massimi 2.500,00
  • Da Euro 250.001,00 ad Euro 500.000,00 => minimi € 2.500,00 massimi € 3.900,00
  • Da Euro 500.001,00 ad Euro 1.500.000,00 => minimi € 3.900,00 massimi € 4.600,00
  • Da Euro 1.500.001,00 ad Euro 2.500.000,00 => minimi € 4.600,00 massimi € 6.500,00
  • Da Euro 2.500.001,00 ad Euro 5.000.000,00 => minimi € 6.500,00 massimi € 10.000,00
Qualora il valore della controversia risulti indeterminato e/o indeterminabile il valore di riferimento è quello compreso nello scaglione che va da Euro 50.000,00 ad Euro 150.000,00.
Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’art. 5 comma 1 del citato D.Lgs l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. 
Come avviare una mediazione tramite il Collegio dei Geometri

Clicca qui per il Regolamento di Procedura dell’Organismo di Conciliazione del Collegio dei Geometri di Viterbo

Scarica e compila il modulo di richiesta: se sono coinvolte più parti puoi utilizzare l’allegato di integrazione. La controparte che accetta l’incontro di mediazione deve compilare il modello di adesione.

Il pagamento dovrà essere effettuato elettronicamente accedendo al Portale dei Pagamenti di PagoPA cliccando qui, con accredito su IBAN IT21M0893114505000020262705 intestato a Collegio Geometri e G. L. di Viterbo.

Invia i moduli con la relativa documentazione tramite email a organismodimediazione@geometri.vt.it o all’indirizzo PEC organismodimediazioneviterbo@pec.it

Verrai contattato dallo Sportello di Conciliazione del Collegio dei Geometri di Viterbo per fissare l’incontro di mediazione e per concludere il procedimento stragiudiziale di conciliazione.

Numero informazioni
Contattaci per avere ulteriori informazioni chiamando il numero

0761.253853